Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali).

      1. La Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali.
      2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a celebrare il ricordo delle vittime di disastri, di crolli e di sciagure naturali e di tragedie causate dall'incuria dell'uomo, nonché ad attuare politiche di prevenzione e di riduzione della vulnerabilità del territorio nazionale, anche attraverso attività di informazione da svolgere presso le scuole di ogni ordine e grado.
      3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici, né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno festivo o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.